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DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 194

((Attuazione della direttiva 2004/108/CE relativa alla compatibilità elettromagnetica, e della direttiva 2014/30/UE del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione) che ne dispone l'abrogazione.))

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/11/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/05/2016)
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vigente al 19/04/2024
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Testo in vigore dal:  26-5-2016
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Art. 3

Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, s'intende per:
a) apparecchiatura: ogni apparecchio o impianto fisso;
b) apparecchio: ogni dispositivo finito o combinazione di dispositivi finiti,
((messo a disposizione del mercato))
come unità funzionale indipendente, destinato all'
((utilizzatore))
finale e che può generare perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento può subire gli effetti di tali perturbazioni, ivi compresi:
1) i componenti o
((sottounità))
destinati ad essere integrati in un apparecchio dall'
((utilizzatore))
finale e che possono generare perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento può subire gli effetti di tali perturbazioni;
2) gli impianti mobili definiti come una combinazione di apparecchi ed eventualmente altri dispositivi, destinata ad essere spostata e utilizzata in ubicazioni diverse;
c) impianto fisso: una combinazione particolare di apparecchi di vario tipo ed eventualmente di altri dispositivi, che sono assemblati, installati e destinati ad essere utilizzati in modo permanente in un luogo prestabilito;
d) compatibilità elettromagnetica: l'idoneità di un'apparecchiatura a funzionare nel proprio ambiente elettromagnetico in modo soddisfacente e senza produrre, in altre apparecchiature e nello stesso ambiente, perturbazioni elettromagnetiche inaccettabili;
e) perturbazione elettromagnetica: ogni fenomeno elettromagnetico che può alterare il funzionamento di un'apparecchiatura; una perturbazione elettromagnetica può essere costituita da un rumore elettromagnetico, da un segnale non desiderato o da una alterazione del mezzo stesso di propagazione;
f) immunità: l'idoneità di un'apparecchiatura a funzionare
((normalmente senza deterioramento))
in presenza di una perturbazione elettromagnetica;
g) scopi di sicurezza: scopi di preservazione della vita e della salute umana o dei beni;
h) ambiente elettromagnetico: il complesso di tutti i fenomeni elettromagnetici osservabili in un determinato luogo;
((h-bis) messa a disposizione sul mercato: la fornitura di un apparecchio per la distribuzione, il consumo o l'uso nel mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
h-ter) immissione sul mercato: la prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione di un apparecchio;
h-quater) fabbricante: una persona fisica o giuridica che fabbrica un apparecchio, o che lo fa progettare o fabbricare, e commercializza tale apparecchio con il proprio nome o marchio commerciale;
h-quinquies) rappresentante autorizzato: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti;
h-sexies) importatore: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un apparecchio originario di un paese terzo;
h-septies) distributore: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore, che mette a disposizione un apparecchio sul mercato;
h-octies) operatori economici: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore;
h-nonies) specifica tecnica: un documento che prescrive i requisiti tecnici che l'apparecchiatura deve soddisfare;))
((
i) norma armonizzata: la norma armonizzata di cui all'articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
))
((i-bis) accreditamento: accreditamento quale definito all'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008;
i-ter) organismo nazionale di accreditamento: organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008;
i-quater) valutazione della conformità: il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali della presente direttiva relativi a un apparecchio;
i-quinquies) organismo di valutazione della conformità: un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;
i-sexies) richiamo: qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di un apparecchio già messo a disposizione dell'utilizzatore finale;
i-septies) ritiro: qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di un apparecchio presente nella catena di fornitura;
i-octies) normativa di armonizzazione dell'Unione: la normativa dell'Unione che armonizza le condizioni per la commercializzazione dei prodotti;
i-nonies) marcatura CE: una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che l'apparecchio è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione.))
l)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 18 MAGGIO 2016, N. 80))
;
m)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 18 MAGGIO 2016, N. 80))
;
n) radioamatore: persona debitamente autorizzata, che si interessa alla tecnica della radioelettricità a titolo esclusivamente personale e senza scopo di lucro, che partecipa al servizio di radiocomunicazione "d'amatore" avente per oggetto l'istruzione individuale, l'intercomunicazione e gli studi tecnici.