stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 2 agosto 2007, n. 141

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Valle D'Aosta/Vallee d'Aoste, in materia di esercizio del diritto di voto per le elezioni del Consiglio regionale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/9/2007
nascondi
Testo in vigore dal:  19-9-2007

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo statuto speciale della regione Valle d'Aosta;
Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 48-bis dello statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;
Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 6 giugno 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 luglio 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1


L'articolo 5 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320, è sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta). - 1.
Sono elettori del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, i cittadini in possesso dei requisiti stabiliti dal testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, che, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, risiedono in Valle d'Aosta ininterrottamente da un anno ovvero si trovano in una delle seguenti condizioni:
a) risiedono nella provincia di Trento o in quella di Bolzano senza avervi maturato il diritto di voto avendovi trasferito la residenza da un comune della regione Valle d'Aosta dove hanno maturato il diritto di voto;
b) risiedono in Valle d'Aosta, avendovi nuovamente trasferito la residenza dalla provincia di Trento o da quella di Bolzano, senza aver ivi acquisito il diritto elettorale attivo per i consigli provinciali e prima del trasferimento avevano maturato l'anno ininterrotto di residenza nel territorio della Regione;
c) sono elettori residenti all'estero, secondo quanto previsto dall'articolo 6-ter.
2. I cittadini cancellati dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità accertata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono elettori del Consiglio regionale della Valle d'Aosta purché si rendano nuovamente reperibili e siano stati in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alla data della cancellazione.».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta) è il seguente:
«Art. 5 (Diritto di voto). - 1. Nei comuni di provenienza è istituita la lista elettorale aggiunta dei cittadini che hanno trasferito la residenza nel territorio della regione Valle d'Aosta.
2. I cittadini che trasferiscono la residenza in un comune della regione Valle d'Aosta, cancellati dalle liste elettorali del comune di emigrazione a norma del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, restano iscritti per la durata di un anno nella lista indicata dal comma 1.
3. L'iscrizione nella lista elettorale aggiunta decorre dalla data in cui il cittadino viene iscritto, a norma delle vigenti leggi, nell'anagrafe della popolazione residente del comune di immigrazione sito nel territorio della predetta regione. A tal fine i sindaci dei comuni della regione devono comunicare i nominativi dei cittadini di cui trattasi ai comuni di loro ultima residenza nel restante territorio della Repubblica.».
«Art. 6 (Liste elettorali). - Gli elettori iscritti nella lista elettorale aggiunta, prevista nell'art. 5, hanno diritto di esercitare il voto nel relativo comune nelle elezioni per il rinnovo dei consigli della regione e della provincia in cui è compreso il comune medesimo.
2. Gli interessati continuano ad essere assegnati alla sezione a cui erano iscritti prima del trasferimento della residenza nel territorio della regione Valle d'Aosta.
3. I sindaci dei comuni della regione Valle d'Aosta, nel termine di 48 ore, devono comunicare a quelli dei comuni indicati nel precedente comma, perché ne venga presa nota nella lista elettorale aggiunta, ogni trasferimento che, nel corso dell'anno, l'elettore effettua nell'ambito del territorio regionale. Tale variazione deve essere comunicata a cura dei sindaci dei comuni di immigrazione.
4. I cittadini iscritti nella lista elettorale aggiunta ne vengono cancellati alla scadenza del periodo di cui al comma 2 dell'art. 5, oppure quando, nel corso dello stesso, hanno ulteriormente trasferito la residenza fuori dal territorio della regione Valle d'Aosta.».
- Il testo dell'art. 48-bis dello Statuto speciale della regione Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 10 marzo 1948, è il seguente:
«Art. 48-bis. - Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni di attuazione del presente statuto e le disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione.
Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del consiglio stesso.».
Nota all'art. 1:
- Il decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320, recante: «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1994, n. 125.