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DECRETO-LEGGE 8 marzo 2006, n. 75

((Modifiche della composizione grafica delle schede e delle modalità di espressione del voto per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonchè disposizioni finanziarie)).

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/3/2006.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 marzo 2006, n. 121 (in G.U. 27/03/2006, n.72).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/03/2006)
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Testo in vigore dal:  28-3-2006
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di facilitare la lettura della scheda elettorale e l'espressione del voto in occasione dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

(( (Schede ed espressione del voto per l'elezione della Camera dei
Deputati) ))
1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'articolo 1, comma 8, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, è sostituito dal seguente:
"Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga.".
((
1-bis. Al primo periodo del secondo comma dell'articolo 58 del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dall'articolo 1, comma 10, lettera b), della legge 21 dicembre 2005, n. 270, la parola: "nel" è sostituita dalla seguente: "sul".
1-ter. All'articolo 69 del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: "Quando un unico segno sia tracciato su più rettangoli, il voto si intende riferito al contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno stesso".
))
2. La tabella A-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, introdotta dall'allegato 1 alla legge 21 dicembre 2005, n. 270, è sostituita da quella di cui all'allegato 1 al presente decreto.