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DECRETO-LEGGE 9 ottobre 2006, n. 263

Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.((. Misure per la raccolta differenziata))

note: Entrata in vigore del decreto: 9-10-2006.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 2006, n. 290 (in G.U. 07/12/2006, n.285).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2018)
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Testo in vigore dal:  17-7-2008
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Art. 4

(Misure per la raccolta differenziata)
1.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 MAGGIO 2008, N. 90, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 14 LUGLIO 2008, N. 123))
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2. Con apposita ordinanza emanata ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono individuati gli incentivi tariffari o le eventuali penalizzazioni correlati al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla vigente normativa in materia di raccolta differenziata.
3. Il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) stipula un accordo di programma con il Commissario delegato per il raggiungimento dell'obiettivo del recupero del 60 per cento degli imballaggi immessi al consumo nella regione Campania, sostenendo, con proprie risorse, iniziative di sviluppo e potenziamento delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani.
4. Tutti i consorzi nazionali operanti nel settore della valorizzazione della raccolta differenziata contribuiscono a potenziare la filiera della raccolta, trasporto, gestione ed utilizzo economico della raccolta differenziata, attraverso adeguate ed efficaci campagne di informazione e mobilitazione dei cittadini, promosse anche su proposta di enti, istituzioni ed associazioni di cittadini interessati.
5. I consorzi nazionali di cui al comma 4 adottano, dandone tempestivamente comunicazione al Commissario delegato, i provvedimenti organizzativi e gestionali tendenti, in un'ottica di perseguimento degli obiettivi e delle procedure di raccolta differenziata previsti dalla normativa vigente, a registrare e rendere pubblica la tracciabilità del rifiuto dal momento della raccolta a quello della sua valorizzazione economica.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.