stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n. 223

Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-7-2006.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 (in SO n.183, relativo alla G.U. 11/08/2006, n.186).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/03/2024)
nascondi
vigente al 26/04/2024
  • Articoli

  • MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO, LA CRESCITA E LA PROMOZIONE
    DELLA
    CONCORRENZA E DELLA COMPETITIVITÀ, PER LA TUTELA DEI
    CONSUMATORI E
    PER LA LIBERALIZZAZIONE DI SETTORI PRODUTTIVI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 14 bis
  • 15

  • MISURE PER LA RIPRESA DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI, INTERVENTI
    PER IL SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E MISURE DI CONTENIMENTO E
    RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA

    Capo I

    Misure per la ripresa degli interventi infrastrutturali
  • 16
  • 17
  • 17 bis
  • 18
  • 18 bis

  • Interventi per le politiche della famiglia, per le politiche
    giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari
    opportunità
  • 19

  • Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica
  • 20
  • 21
  • 22
  • 22 bis
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 34 bis
  • 34 ter
  • 34 quater
  • 34 quinquies

  • MISURE IN MATERIA DI CONTRASTO ALL'EVASIONE ED ELUSIONE
    FISCALE, DI RECUPERO DELLA BASE IMPONIBILE, DI POTENZIAMENTO DEI
    POTERI DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, DI
    SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI E IN MATERIA DI GIOCHI
  • 35
  • 36
  • 36 bis
  • 37
  • 38

  • DISPOSIZIONI FINALI
  • 39
  • 39 bis
  • 40
  • 40 bis
  • 41
  • Allegati
Testo in vigore dal:  31-12-2023
aggiornamenti all'articolo

Art. 3

Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale
1. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:
a) l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di attività commerciali, fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande;
b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio
((, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214))
;
c) le limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali, fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare;
d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale;
d-bis), il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio; (30)
e) la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario;
f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti;
f-bis) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.
2. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le vendite sottocosto e i saldi di fine stagione.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1.
4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2007.

-------------
AGGIORNAMENTO (30)

Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 35, comma 7) che "Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari alla disposizione introdotta dal comma 6 entro la data del 1° gennaio 2012".