stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n. 223

Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-7-2006.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 (in SO n.183, relativo alla G.U. 11/08/2006, n.186).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/03/2024)
nascondi
vigente al 20/04/2024
  • Articoli

  • MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO, LA CRESCITA E LA PROMOZIONE
    DELLA
    CONCORRENZA E DELLA COMPETITIVITÀ, PER LA TUTELA DEI
    CONSUMATORI E
    PER LA LIBERALIZZAZIONE DI SETTORI PRODUTTIVI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 14 bis
  • 15

  • MISURE PER LA RIPRESA DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI, INTERVENTI
    PER IL SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E MISURE DI CONTENIMENTO E
    RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA

    Capo I

    Misure per la ripresa degli interventi infrastrutturali
  • 16
  • 17
  • 17 bis
  • 18
  • 18 bis

  • Interventi per le politiche della famiglia, per le politiche
    giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari
    opportunità
  • 19

  • Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica
  • 20
  • 21
  • 22
  • 22 bis
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 34 bis
  • 34 ter
  • 34 quater
  • 34 quinquies

  • MISURE IN MATERIA DI CONTRASTO ALL'EVASIONE ED ELUSIONE
    FISCALE, DI RECUPERO DELLA BASE IMPONIBILE, DI POTENZIAMENTO DEI
    POTERI DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, DI
    SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI E IN MATERIA DI GIOCHI
  • 35
  • 36
  • 36 bis
  • 37
  • 38

  • DISPOSIZIONI FINALI
  • 39
  • 39 bis
  • 40
  • 40 bis
  • 41
  • Allegati
Testo in vigore dal:  20-5-2023
aggiornamenti all'articolo

Art. 2

Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali
1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:
a)
((LETTERA ABROGATA DALLA L. 21 APRILE 2023, N. 49))
;
b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine;
c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.
2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonché le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti. Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 11 SETTEMBRE 2008, N. 152.
2-bis. All'articolo 2233 del codice civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali".
3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle.