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DECRETO-LEGGE 25 gennaio 2006, n. 19

Misure urgenti per garantire l'approvvigionamento di gas naturale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/1/2006.
Decreto-Legge convertito dalla L. 8 marzo 2006, n. 108 (in G.U. 21/03/2006, n.67).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/03/2006)
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vigente al 19/04/2024
Testo in vigore dal:  27-1-2006

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per l'attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, ed in particolare l'articolo 28;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per l'attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
Vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, ed in particolare l'articolo 29;
Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 12 dicembre 2005, recante aggiornamento della procedura di emergenza per far fronte alla mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale, in caso di eventi climatici sfavorevoli, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2005;
Considerato che le condizioni climatiche eccezionalmente fredde degli ultimi mesi hanno interessato e ancora interessano l'Italia e l'Europa, determinando uno straordinario incremento della domanda di gas naturale ed una riduzione delle importazioni dall'estero;
Considerato che, al fine di salvaguardare la continuità delle forniture di gas naturale e di energia elettrica alle famiglie e alle imprese, sono state adottate misure di emergenza per la salvaguardia delle condizioni di sicurezza di funzionamento del sistema nazionale del gas naturale;
Considerato che le misure di emergenza finora attivate, tra cui la massimizzazione delle importazioni e della produzione nazionale di gas naturale, l'interruzione delle forniture a particolari classi di clienti finali, la sostituzione nei casi previsti dell'uso del gas naturale con altri combustibili, risultano insufficienti a garantire l'affidabilità e la sicurezza di funzionamento del sistema nazionale del gas naturale nel corso dei prossimi mesi;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare immediate e più incisive disposizioni per fare fronte all'emergenza, al fine di garantire, per un periodo strettamente transitorio, la sicurezza di funzionamento del sistema del gas naturale e delle forniture, riducendo la quota dell'offerta nazionale di gas naturale attualmente destinata alla produzione di energia elettrica;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di controllare e contenere le emissioni di sostanze inquinanti nell'atmosfera;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 gennaio 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Modifiche temporanee delle condizioni di esercizio e di funzionamento delle centrali termoelettriche alimentate ad olio combustibile
1. Al fine di ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico e di garantire la sicurezza delle forniture alle famiglie e alle imprese, è autorizzato in via di urgenza il riavvio, per il solo periodo di tempo necessario e fino al 31 marzo 2006, nel rispetto dei limiti di emissioni in atmosfera previsti dalla normativa vigente, degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW alimentabili con olio combustibile, qualora tali impianti non siano attualmente in esercizio a motivo di specifiche prescrizioni contenute nelle relative autorizzazioni ministeriali.
2. Il titolare di ciascun impianto di cui al comma 1 invia, contestualmente al riavvio dell'impianto, la documentazione sui tempi e sulle modalità delle operazioni e sull'alimentazione dell'impianto al Ministero delle attività produttive ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, i quali possono impartire, con provvedimento adottato d'intesa, eventuali prescrizioni di esercizio entro cinque giorni dal ricevimento della documentazione stessa.
3. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro della salute, può essere autorizzata in via di urgenza la sospensione, non oltre il 31 marzo 2006, dall'obbligo di osservanza dei valori limite di emissioni fissati nei provvedimenti di autorizzazione e nella normativa vigente per gli impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino olio combustibile senza zolfo o a basso tenore di zolfo, a fronte della eventuale carenza sul mercato di tali combustibili e della necessità di garantire la continuità di esercizio dei citati impianti. Il decreto ministeriale deve anche indicare i valori limite di emissioni che dovranno essere rispettati, non oltre il 31 marzo 2006, da tali impianti, anche in relazione alle complessive condizioni ambientali del territorio. Con provvedimenti adottati di intesa tra il Ministro delle attività produttive ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sono impartite eventuali prescrizioni di esercizio e tempi per il ritorno all'impiego di gas naturale o olio combustibile senza zolfo negli impianti che abbiano utilizzato altri tipi di combustibile.
4. Allo scopo di assicurare efficacia alle misure di riduzione della domanda di gas naturale disposte dal presente decreto, nonché di consentire il raggiungimento degli obiettivi internazionali derivanti dal Protocollo di Kyoto in tema di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la società TERNA S.p.A. effettua il dispacciamento degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile e degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, così come definiti dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ivi inclusi quelli di cui ai commi 1 e 3, nel rispetto dei vincoli di sicurezza della rete, assimilandoli alle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico fino al 31 marzo 2006.
5. La società TERNA S.p.A. predispone altresì un programma di massimizzazione dell'utilizzo degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile che viene trasmesso all'inizio di ogni settimana al Ministero delle attività produttive, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Quest'ultima definisce per gli stessi impianti i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti, quali oneri generali per la sicurezza del sistema del gas naturale. I maggiori costi sostenuti includono l'onere delle compensazioni ambientali di cui al comma 7.
6. Il Ministro delle attività produttive può, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, autorizzare la riduzione dell'ammontare complessivo delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi di categoria III (olio combustibile), anche per evitare o limitare l'adozione delle misure di cui al comma 3, primo periodo.
7. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio individua, entro dodici mesi a decorrere dal 31 marzo 2006, gli interventi sul piano ambientale idonei a compensare il maggiore livello di inquinamento atmosferico eventualmente registrato per effetto delle disposizioni del presente decreto. L'onere delle compensazioni ambientali non può superare i 2 centesimi di euro per kWh prodotto dagli impianti di cui ai commi 1 e 3.