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DECRETO-LEGGE 21 febbraio 2005, n. 17

Disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23-2-2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2005, n. 60 (in G.U. 23/04/2005, n.94).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/04/2005)
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Testo in vigore dal:  24-4-2005
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire il diritto incondizionato alla impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna da parte delle persone condannate nei casi in cui esse non sono state informate in modo effettivo dell'esistenza di un procedimento a loro carico, così come espressamente richiesto allo Stato italiano dalla sentenza del 10 novembre 2004, pronunciata sul ricorso n. 56581/00, della Corte europea dei diritti dell'uomo;
Considerata, altresì, la necessità e l'urgenza di armonizzare l'ordinamento giuridico interno al nuovo sistema di consegna tra gli Stati dell'Unione europea, che consente alle autorità giudiziarie di Stati membri di rifiutare l'esecuzione del mandato di cattura europeo emesso in base ad una sentenza di condanna in contumacia ove non sia garantita, sempre che ne ricorrano i presupposti, la possibilità di un nuovo processo;
Considerata la necessità di adeguare il nuovo regime dell'impugnazione tardiva dei provvedimenti contumaciali al principio di ragionevole durata dei processi e, conseguentemente, di introdurre nuove disposizioni in materia di notificazione all'imputato non detenuto e di elezione di domicilio da parte della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato che abbiano nominato un difensore di fiducia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Modifiche all'articolo 175 del codice di procedura penale
1. All'articolo 175 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore.";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna,
((l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tale fine l'autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica))
";
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. La richiesta indicata al comma 2 è presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. In caso di estradizione dall'estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato.";
d) al comma 3 il periodo: "La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore ovvero, nei casi previsti dal comma 2, da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza dell'atto." è soppresso.