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DECRETO-LEGGE 20 gennaio 2004, n. 9

Proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/1/2004.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 marzo 2004, n. 68 (in G.U. 18/03/2004, n. 65).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/2012)
Testo in vigore dal:  27-3-2012
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la continuazione della partecipazione italiana all'azione multilaterale per la stabilizzazione e ricostruzione dell'Iraq e per il ripristino delle infrastrutture socioeconomiche di base, nonché per la realizzazione degli interventi umanitari in condizioni di sicurezza;
Vista la legge 11 agosto 2003, n. 231, recante differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la continuazione della partecipazione italiana alle operazioni internazionali in corso e lo sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20))
((5))
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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20, non prevede più (con l'art. 2268, comma 1, numero 1022)) l'abrogazione dell' art. 1-bis.
Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 ha disposto (con l'art. 10, comma 8, lettera a), numero 5)) che riprende vigore il suddetto art. 1-bis.