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DECRETO-LEGGE 24 giugno 2004, n. 159

Misure urgenti per favorire la ristrutturazione ed il rilancio dell'Alitalia.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-6-2004.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2004, n. 203 (in G.U. 10/08/2004, n.186).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2004)
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Testo in vigore dal:  11-8-2004
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare ad Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A., mediante la concessione di garanzie dello Stato conformemente alle norme comunitarie, la capacità di ricorrere a finanziamenti di breve termine per il tempo necessario a consentire la definizione e la successiva realizzazione da parte della Società di un piano industriale di ristrutturazione e rilancio;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 giugno 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere, con uno o più decreti dirigenziali adottati in conformità alla normativa comunitaria e nel rispetto dei principi contenuti nell'accordo tra Governo e parti sociali del 6 maggio 2004, la garanzia dello Stato per l'adempimento da parte di Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. delle obbligazioni principali ed accessorie dalla stessa assunte in relazione a finanziamenti, contratti da Alitalia, previo esperimento di procedura competitiva, entro il 31 ottobre 2004, il cui rimborso sarà effettuato entro dodici mesi dalla data dell'ultimo versamento all'impresa delle somme prestate e di importo in linea capitale complessivamente non superiore a euro 400 milioni. La garanzia dello Stato resterà in vigore fino alla scadenza del predetto termine di rimborso. Le modalità di concessione della garanzia, anche senza il beneficio di preventiva escussione, sono stabilite con i decreti di cui al presente comma.
2. I crediti dello Stato nei confronti di Alitalia derivanti dall'eventuale escussione della garanzia concessa ai sensi del comma 1 sono subordinati e potranno essere soddisfatti soltanto al completo soddisfacimento degli altri creditori della Società.
3. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa ai sensi del comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni
((con imputazione all'unità previsionale di base 3.2.4.2 "garanzie dello Stato", iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze))
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