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DECRETO-LEGGE 3 maggio 2004, n. 119

Disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 8-5-2004.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 luglio 2004, n. 166 (in G.U. 06/07/2004, n.156).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2004)
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Testo in vigore dal:  7-7-2004
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ravvisata la straordinaria necessità ed urgenza di accelerare la definizione dei procedimenti di ristrutturazione economica e finanziaria in corso di attuazione ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, per accelerare il risanamento delle imprese coinvolte, a salvaguardia dei complessi produttivi e dei livelli occupazionali, nonché a tutela della posizione dei creditori;
Ritenuto che tale obiettivo sia raggiungibile mediante un provvedimento legislativo d'urgenza che, anche prevedendo interventi di semplificazione procedimentale, permetta la rapida definizione di ipotesi di concordato con i creditori;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 aprile 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

(((Funzioni del commissario straordinario
e programmi per le imprese del gruppo))
((
1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, di seguito denominato: "decreto-legge n. 347", sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "svolge anche le funzioni attribuite al commissario giudiziale di cui al decreto legislativo n. 270 e" sono soppresse;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Il giudice delegato, prima dell'autorizzazione del programma di ristrutturazione, può autorizzare il commissario straordinario al pagamento di creditori anteriori, quando ciò sia necessario per evitare un grave pregiudizio alla continuazione dell'attività d'impresa o alla consistenza patrimoniale dell'impresa stessa";
c) il comma 2 è abrogato:
d) al comma 3, le parole: "Il commissario straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "Quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 81 del decreto legislativo n. 270, il commissario straordinario", e le parole: "al tribunale di cui all'articolo 2, comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "al tribunale che ha dichiarato l'insolvenza dell'impresa di cui all'articolo 2, comma 1";
e) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. Le procedure relative alle imprese del gruppo di cui al comma 3 possono attuarsi unitamente a quella relativa alla capogruppo, a norma dell'articolo 4, comma 2, ovvero in via autonoma, attraverso un programma di ristrutturazione o mediante un programma di cessione, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 4, commi 2 e 3"
))