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DECRETO-LEGGE 30 gennaio 2004, n. 24

Disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ((e della carriera prefettizia)), nonchè in materia di accise sui tabacchi lavorati.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 3-2-2004.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 31 marzo 2004, n. 87 (in G.U. 02/04/2004, n.78).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/2010)
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Testo in vigore dal:  3-4-2004
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Art. 2

Incremento della dotazione organica
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Per conseguire un più elevato livello di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di cinquecento unità complessive. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla distribuzione per qualifiche dirigenziali e per profili professionali delle unità portate in incremento ai sensi della presente disposizione, nei limiti di spesa di 4.222.000 euro per l'anno 2004, di 15.750.000 euro per l'anno 2005 e di 16.000.000 euro a decorrere dal 2006. Ferma restando la riserva di posti di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, alla copertura dei posti derivanti dal presente incremento di organico disponibili nel profilo di vigile del fuoco, si provvede, nella misura del cinquanta per cento, mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto
((direttoriale))
in data 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998; per il rimanente cinquanta per cento e per i posti eventualmente non coperti con la predetta graduatoria, si provvede mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso per titoli a centosettantatre posti di vigile del fuoco, indetto con decreto
((direttoriale))
in data 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 92 del 20 novembre 2001.
Le predette graduatorie rimangono valide fino al 31 dicembre 2006. Le assunzioni del personale portato in aumento sono effettuate in deroga al divieto di cui all'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed alle vigenti procedure di programmazione ed approvazione.