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DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2004, n. 16

Disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29-1-2004.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 marzo 2004, n. 77 (in G.U. 27/03/2004, n.73).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/11/2004)
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Testo in vigore dal:  28-3-2004
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Art. 2

Disposizioni in materia di quote latte
1. A favore dei singoli produttori, ai quali deve essere restituito, in applicazione dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, il prelievo supplementare versato per i periodi dal 1995-1996 al 2002-2003 e successivamente riconosciuto come non dovuto, l'AGEA è autorizzata a procedere alla restituzione dei relativi importi
((comprensivi degli interessi legali maturati,))
salvo che gli stessi siano stati recuperati dai produttori in sede di eventuali conguagli. All'uopo è autorizzata la spesa di
((7 milioni))
di euro per l'anno 2004.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a
((7 milioni))
di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
((
2-bis. Per favorire un più elevato livello di efficienza ed efficacia, su tutto il territorio nazionale, nello svolgimento delle azioni di contrasto alle frodi nel settore agroalimentare, ivi comprese le funzioni di controllo svolte ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, la dotazione organica dell'Ispettorato centrale repressione frodi prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2002, n. 278, è incrementata di 239 unità, di cui 4 dirigenti di seconda fascia, 65 appartenenti alla posizione economica C2, 140 alla posizione economica B3, 10 alla posizione economica B2, 10 alla posizione economica B1 e 10 alla posizione economica A1.
2-ter. Per la copertura dei posti derivanti dall'incremento di organico di cui al comma 2-bis, l'Ispettorato centrale repressione frodi è autorizzato ad assumere, nel triennio 2004-2006, in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e al divieto di cui all'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, 239 unità di personale, avvalendosi anche delle graduatorie ancora vigenti dei concorsi espletati. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma e del comma 2-bis sono determinati nel limite della misura massima complessiva di 1.000.000 di euro per l'anno 2004, di 4.500.000 euro per l'anno 2005, di 7.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2006. Per la relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
))
3. Il comma 36 dell'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è sostituito dai seguenti:
"36. I produttori interessati aderiscono al versamento rateale di cui al comma 34 presentando istanza alla regione o alla provincia autonoma di appartenenza, nella quale dichiarano di accettare espressamente le imputazioni del prelievo supplementare complessivamente dovuto. L'istanza vale come rinuncia ai ricorsi ovvero agli atti del giudizio eventualmente proposti a tale riguardo, previa indicazione del numero del ruolo e dell'organo giurisdizionale adito.
36-bis. I giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 2004 innanzi agli organi giurisdizionali amministrativi ovvero ordinari, aventi ad oggetto gli importi imputati e non pagati a titolo di prelievo supplementare per i periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995-1996 e 2001-2002, sono estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti a seguito dell'accoglimento dell'istanza di rateizzazione da parte della regione o provincia autonoma di appartenenza, da comunicare a cura delle medesime al competente organo giurisdizionale.".