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DECRETO-LEGGE 31 marzo 2003, n. 51

Modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-4-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 maggio 2003, n. 121 (in G.U. 31/05/2003, n.125).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2003)
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Testo in vigore dal:  1-6-2003
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, come modificato dall'articolo 18 della legge 29 dicembre 2000, n. 422, concernente attuazione della direttiva 76/160/CEE del Consiglio dell'8 dicembre 1975, relativa alla qualità delle acque di balneazione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere, nell'imminenza della stagione balneare, alla individuazione aggiornata delle zone da non adibire alla balneazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

a) nell'ultimo comma, dopo le parole: "le acque interessate" sono inserite le seguenti: "dai provvedimenti di cui all'ottavo comma";
b) dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:
"Le zone considerate non idonee alla balneazione sulla base delle disposizioni di cui ai primi sei commi possono essere dichiarate nuovamente idonee, con provvedimento
((della regione))
, nel caso si verifichi che due campioni prelevati, con la frequenza prevista nella tabella (allegato 1),
((iniziando dal mese precedente))
l'inizio della stagione balneare immediatamente successiva a quella cui si riferisce il giudizio di non idoneità di cui al presente articolo, risultino favorevoli per tutti i parametri previsti nella tabella (allegato 1). Tale individuazione è comunicata al Ministero della salute ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio entro quindici giorni dall'adozione del relativo provvedimento.
((Nelle zone dichiarate nuovamente idonee alla balneazione devono essere effettuati campionamenti e analisi ogni dieci giorni per tutto il periodo di massimo affollamento, procedendo immediatamente alla revoca del provvedimento di idoneità alla balneazione qualora siano rilevati almeno due campioni con esito non favorevole anche per uno solo dei parametri previsti nella tabella (allegato 1))
)".