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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2003, n. 264

Regolamento concernente l'individuazione dell'unità dirigenziale generale del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 155/2001.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-10-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/10/2003)
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Testo in vigore dal:  3-10-2003

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, ed in particolare l'articolo 11-bis;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 4-bis, lettera b);
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, ed in particolare l'articolo 7;
Sentite le Organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 aprile 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Ispettorato generale
1. È istituito, quale unità dirigenziale di livello generale, l'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato, di seguito denominato: «Ispettorato generale», che provvede alla direzione ed al coordinamento dei compiti e delle attività attribuiti al Corpo medesimo e presiede alla gestione del personale dipendente.
2. All'Ispettorato generale è preposto il dirigente generale Capo del Corpo forestale dello Stato di cui alla tabella B allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, che dipende direttamente dal Ministro delle politiche agricole e forestali.
3. Le funzioni vicarie sono svolte dal dirigente superiore, vice capo del Corpo forestale dello Stato, che sovrintende anche alle relazioni sindacali, nell'ambito della gestione del personale dipendente.
4. L'Ispettorato generale è articolato in Servizi, Divisioni ed Uffici oltre che nella Scuola del Corpo forestale dello Stato e nei relativi reparti. Dirige, coordina e controlla le strutture territoriali periferiche.
5. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e degli organici previsti dalla normativa vigente, individua con propri provvedimenti, su proposta del Capo del Corpo forestale dello Stato, gli Uffici, centrali e periferici, di livello dirigenziale non generale e ne stabilisce le dipendenze e i rapporti gerarchici, con relativi compiti e funzioni.
6. Nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e degli organici previsti dalla normativa vigente, gli Uffici centrali e periferici di livello non dirigenziale sono individuati, con propri provvedimenti, dal Capo del Corpo forestale dello Stato, che ne stabilisce le dipendenze e i rapporti gerarchici, con relativi compiti e funzioni.
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, contiene le norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato, in sostituzione del Real Corpo delle foreste, ripristinato ai sensi del regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, allorquando fu sciolta la Milizia nazionale forestale.
- La legge 1° aprile 1981, n. 121, contiene il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il riordino della Polizia di Stato nonché l'individuazione ed il coordinamento delle Forze di polizia dello Stato (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza, Polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato).
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1986, n. 423, contiene l'approvazione del regolamento della scuola di perfezionamento per le forze di polizia: anche il Corpo forestale dello Stato partecipa con propri funzionari al funzionamento della scuola ed ai corsi di aggiornamento e di perfezionamento organizzati periodicamente presso la scuola medesima.
- La legge 8 luglio 1986, n. 349, reca l'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambiente.
- Il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, contiene la copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia (compreso, quindi, il Corpo forestale dello Stato).
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, contiene la disciplina di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In particolare, l'art. 17 disciplina le modalità procedimentali per l'emanazione di un regolamento governativo. Il comma 4-bis concerne i regolamenti relativi all'organizzazione ed alla disciplina degli uffici dei Ministeri. La lettera b) del suindicato comma 4-bis si riferisce all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici.
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 da attuazione all'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni contiene la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450 reca il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali.
- Il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, contiene alcune disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contiene le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, contiene il riordino delle carriere del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato a norma dell'art. 3 della legge 31 marzo 2000, n. 78. In particolare, l'art. 7 (Qualifiche del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato) stabilisce che:
«1. Il ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato è articolato nelle seguenti qualifiche:
a) primo dirigente;
b) dirigente superiore;
c) dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato.
2. La relativa dotazione organica è fissata nella tabella B allegata al presente decreto in sostituzione del quadro D della tabella XI allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
3. La individuazione dell'unità dirigenziale di livello generale del Corpo forestale dello Stato, che presiede anche all'amministrazione del relativo personale, e, nell'ambito della stessa, quella degli uffici di livello dirigenziale non generale centrali e periferici, nonché la definizione dei relativi compiti e funzioni sono stabilite per la prima con regolamento e per le altre con decreti ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, rispettivamente lettera b) e lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni. Fino all'adozione dei predetti provvedimenti, da emanare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni ed i compiti attuali restano attribuiti alla responsabilità degli uffici di livello dirigenziale già operanti per il Corpo forestale dello Stato.
4. Con cadenza biennale si provvede alla verifica degli assetti organizzativi e della loro rispondenza alle esigenze operative del Corpo forestale dello Stato, anche con riferimento alla dislocazione territoriale degli uffici periferici, al fine di accertarne la funzionalità ed efficienza, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera c) della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni.
5. Gli appartenenti al ruolo dei dirigenti, ferme restando le funzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, rivestono la qualifica di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza. I primi dirigenti rivestono anche la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
6. Il dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato è nominato ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
7. Al secondo periodo del secondo comma dell'art. 18 della legge 1° aprile 1981, n. 121 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «ed il dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato».
- Il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 472 reca alcune disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 aprile 2001, n. 155, in materia di riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato. In particolare, l'art. 4 stabilisce che anche i funzionari del Corpo forestale dello Stato responsabili a livello provinciale siano componenti di diritto nel comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'art. 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Nota all'art. 1:
- L'attuale Ministero delle politiche agricole e forestali è stato istituito con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Quest'ultimo decreto ha sostituito il Ministero per le politiche agricole, istituito con il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, il quale a sua volta aveva sostituito il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sorto all'indomani del referendum popolare del 1993, che aveva abrogato il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.