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DECRETO-LEGGE 21 maggio 2003, n. 111

Proroga delle disposizioni che consentono ospitalità e protezione temporanea per taluni palestinesi.

note: Entrata in vigore del decreto: 23-5-2003.
Decreto-Legge convertito dalla L. 8 luglio 2003, n. 174 (in G.U. 15/07/2003, n.162).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/2003)
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Testo in vigore dal:  23-5-2003

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le decisioni intervenute nell'ambito dell'Unione europea;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare al 31 dicembre 2003 il termine di 12 mesi previsto dal decreto-legge 22 maggio 2002, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2002, n. 141, recante misure urgenti per assicurare ospitalità temporanea e protezione ad alcuni palestinesi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 2002, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2002, n. 141, è prorogato al 31 dicembre 2003.