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DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2003, n. 347

Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24-12-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 2004, n. 39 (in G.U. 20/02/2004, n.42).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/03/2024)
Testo in vigore dal:  28-10-2008
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure integrative e correttive della normativa vigente in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, al fine di accelerare la definizione dei relativi procedimenti, assicurando la continuazione ordinata delle attività industriali senza dispersione dell'avviamento, tutelando i creditori e garantendo il regolare svolgimento del mercato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della giustizia e delle politiche agricole e forestali;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Requisiti per l'ammissione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di seguito denominato: "decreto legislativo n. 270",
(( ovvero del programma di cessione dei complessi aziendali, di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), del medesimo decreto, ))
purché abbiano, singolarmente o, come gruppo di imprese costituito da almeno un anno, entrambi i seguenti requisiti:
a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a cinquecento da almeno un anno;
b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a trecento milioni di euro.