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DECRETO-LEGGE 9 maggio 2003, n. 105

((Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonchè in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali)).

note: Entrata in vigore del decreto: 15-5-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 luglio 2003, n. 170 (in G.U. 12/07/2003, n.160).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/06/2018)
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vigente al 23/04/2024
Testo in vigore dal:  5-7-2018
aggiornamenti all'articolo

Art. 1-bis

((Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli Istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore))
.

1. Per i fini di cui all'articolo 1, presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita e della ricerca è istituita,
((...))
nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
((l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore))
, avente i seguenti obiettivi:
a) valulare l'efficacia a l'efficienza dei processi formativi attraverso il monitoraggio tempestivo delle carriere degli iscritti ai vari corsi di studio;
b) promuovere la mobilità nazionale e internazionale degli studenti agevolando le procedure connesse ai riconoscimenti dei crediti formativi acquisiti;
c) fornire elementi di orientamento alle scelte attraverso un quadro informativo sugli esiti occupazionali dei
((diplomati e))
laureati a sui fabbisogni formativi del sistema produttivo e dei servizi;
d) individuare idonei interventi di incentivazione per sollecitare la domanda e lo sviluppo di servizi agii studenti, avendo come riferimento specifiche esigenze disciplinari e territoriali, nonché le diverse tipologie di studenti in ragione del loro impegno temporale negli studi;
e) supportare i processi di accreditamento dell'offerta formativa del sistema nazionale
((degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore))
;
f) monitorare a sostenere le esperienze formative in ambito lavorativo degli studenti iscritti, anche ai fini del riconoscimento dei periodi di alternanza studio-lavoro come crediti formativi.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con propri decreti, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane, il Consiglio universitario nazionale,
((l'Agenzia nazionale per la valutazione delle università e della ricerca))
((, il Consiglio nazionale degli studenti universitari e le altre consulte degli studenti,))
i dati che devono essere presenti nei sistemi informativi
((degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore))
da trasmettere periodicamente, con modalità telematiche, all'Anagrafe nazionale di cui al comma 1.
(6)

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AGGIORNAMENTO (6)

Il D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99, ha disposto (con l'art. 8, comma 4) che "Secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dati definite dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, confluiscono alla Banca dati di cui al comma 1: la Banca dati percettori di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170 nonché la dorsale informativa di cui all'articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92".