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DECRETO-LEGGE 23 aprile 2003, n. 89

Proroga dei termini relativi all'attività professionale dei medici e finanziamento di particolari terapie oncologiche ed ematiche, nonchè delle transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati infetti.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-4-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 giugno 2003, n. 141 (in G.U. 23/06/2003, n.143).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2007)
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Testo in vigore dal:  30-7-2005
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di modalità di svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria, di assicurare l'immediato finanziamento di un progetto finalizzato a sviluppare terapie oncologiche innovative su base molecolare e delle spese di funzionamento e ricerca della Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), nonché di accelerare il risarcimento dei danni causati da emoderivati infetti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Proroga del termine per l'utilizzo degli studi professionali
privati per lo svolgimento dell'attività libero-professionale
1. Al comma 10 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le parole: "fino al 31 luglio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 luglio 2005".
1-bis. Nel periodo
((fino al 31 luglio 2006))
il Ministro della salute provvede, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a verificare l'andamento delle risorse e lo stato di avanzamento dei progetti esecutivi delle regioni, relativi alle opere atte a favorire l'attività libero-professionale intramuraria.