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DECRETO-LEGGE 14 aprile 2003, n. 73

Disposizioni urgenti in materia di provvidenze per i nuclei familiari con almeno tre figli minori e per la maternità.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-4-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 10 giugno 2003, n. 133 (in G.U. 14/06/2003, n.136).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/06/2003)
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Testo in vigore dal:  15-6-2003
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi in favore dei nuclei familiari con almeno tre figli minori e della maternità;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

((
1. Le disponibilità non utilizzate per l'anno 2003, in funzione degli ulteriori minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, vengono versate dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate alle finalità di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e all'articolo 74 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
))