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DECRETO-LEGGE 31 marzo 2003, n. 52

Differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-4-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 maggio 2003, n. 122 (in G.U. 31/05/2003, n.125).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/10/2003)
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Testo in vigore dal:  3-10-2003
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Art. 1-bis

1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari possono proseguire, nel limite massimo complessivo di 384 unità e nei limiti di spesa di cui al comma 3, i rapporti di lavoro avviati con il personale con contratto temporaneo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 gennaio 2002, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 2002, n. 35, e di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 maggio 2002, n. 104.
2. Il proseguimento dei rapporti contrattuali di cui al comma 1 è autorizzato caso per caso dall'amministrazione centrale, in base alle esigenze operative delle singole sedi, per un periodo massimo di dodici mesi a partire dalla scadenza dei diversi singoli contratti.
Tali autorizzazioni sono accordate in deroga ai limiti del contingente di cui all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. I relativi rapporti di impiego sono regolati dalle disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.
3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 3.178.552 euro per l'anno 2003 e di 17.500.304 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 2 ottobre 2003, n. 272, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 336, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "le disposizioni di cui al presente articolo 1-bis, si interpretano nel senso che, fermi restando il limite massimo complessivo di trecentottantaquattro unità e i limiti di spesa di cui al medesimo articolo, commi 1 e 3, il Ministero degli affari esteri può procedere al rinnovo o alla stipula di nuovi contratti temporanei per una durata massima complessiva di dodici mesi".