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DECRETO-LEGGE 7 maggio 2002, n. 85

Disposizioni urgenti per il settore della pesca.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 9/5/2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 luglio 2002, n. 134 (in G.U. 06/07/2002, n.157).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2002)
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Testo in vigore dal:  7-7-2002
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare specifiche misure per il settore della pesca, relative all'adeguamento ed al rinnovo della flotta peschereccia ed alla pesca con reti derivanti, al fine di migliorare le condizioni di mercato e lo svolgimento dell'azione amministrativa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 maggio 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro per gli affari regionali;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Misure urgenti per la flotta peschereccia
1. Al fine di consentire l'applicazione del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativamente al rinnovo della flotta e all'ammodernamento delle navi da pesca, come modificato dal regolamento (CE) n. 179/2002 del Consiglio, del 28 gennaio 2002, i termini di cui al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, sono ridotti a quindici giorni.
((Al fine di consentire alle imprese di presentare le domande nei termini prescritti le richieste potranno essere autocertificate dal richiedente ed entro i sessanta giorni successivi debitamente corredate con la documentazione prescritta))
.
((
1-bis. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'attuazione del vigente programma dello strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), può richiedere al fondo di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, in relazione alle disponibilità del fondo medesimo, l'anticipazione delle quote di contributi comunitari e statali relative alle iniziative di adeguamento dello sforzo di pesca, di rinnovo della flotta e di ammodernamento delle navi da pesca per le annualità 2000, 2001 e 2002. Il reintegro delle somme anticipate dal fondo, anche relativamente alle annualità successive, sulla base dello stato di avanzamento del programma su richiesta del Ministero delle politiche agricole e forestali, avviene, per la parte nazionale, con imputazione sugli stanziamenti autorizzati in favore degli stessi programmi nell'ambito delle procedure previste dalla medesima legge n. 183 del 1987 e, per la parte comunitaria, a carico degli accrediti disposti dalla Commissione europea per il rimborso delle spese sostenute
))