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DECRETO-LEGGE 6 maggio 2002, n. 81

Sospensione dei termini processuali, amministrativi e legali concernenti la regione Lombardia.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-5-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 2 luglio 2002, n. 131 (in G.U. 05/07/2002, n.156).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/07/2002)
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Testo in vigore dal:  6-7-2002
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerata la gravità dell'incidente che ha colpito in data 18 aprile 2002 il grattacielo Pirelli, sede della regione Lombardia, a causa del quale sono andati distrutti e resi inaccessibili gli uffici legali e legislativi della regione ed alcuni uffici generali;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di sospendere per la regione colpita dal predetto evento i termini processuali e sostanziali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 maggio 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della giustizia e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

((
1. Tutti i termini processuali dei giudizi civili, anche esecutivi, amministrativi e tributari nei quali sia parte la regione Lombardia, promossi con atti notificati a tutto il giorno 18 aprile 2002, sono sospesi sino al 31 ottobre 2002. Con riferimento a tali giudizi non possono essere fissate udienze in data anteriore a quella del 31 ottobre 2002, e quelle già fissate sono rinviate d'ufficio a data successiva alla stessa che viene comunicata alle parti. Le disposizioni che precedono non si applicano ai procedimenti cautelari amministrativi. Sono parimenti sospesi, fino al 31 ottobre 2002, i termini di prescrizione e di decadenza, legali e convenzionali, anche ai fini tributari, in corso al 18 aprile 2002, al cui rispetto è tenuta la regione Lombardia.
2. La regione Lombardia è esente, in relazione ai procedimenti in cui è parte, dal pagamento di oneri tributari e diritti, comunque denominati, per la copia, presso gli uffici giudiziari, anche penali, di atti di parte e giudiziari, documenti e provvedimenti formati anteriormente al 18 aprile 2002, oltre che per l'eventuale certificazione di conformità dei medesimi. Resta fermo il potere di sospensione o di differimento da parte del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Sono altresì differiti, sino al 31 ottobre 2002, i termini al cui rispetto è tenuta la regione Lombardia nell'ambito di procedimenti amministrativi di qualsiasi natura e da qualsiasi altra amministrazione posti in essere anteriormente alla data del 18 aprile 2002
))
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 2 luglio 2002, n. 131 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 81".