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DECRETO-LEGGE 8 luglio 2002, n. 138

Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate.

note: Entrata in vigore del decreto: 8-7-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2002, n. 178 (in SO n.168, relativo alla G.U. 10/08/2002, n.187).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
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Testo in vigore dal:  11-8-2002
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Art. 10

Contributi per gli investimenti nelle aree svantaggiate
1. All'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni
((...))
, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate";
b) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
"1. Alle imprese che operano nei settori delle attività estrattive e manifatturiere, dei servizi, del turismo, del commercio, delle costruzioni, della produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore ed acqua calda, della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato I del Trattato che istituisce la Comunità europea, e successive
((modificazioni))
, che, fino alla chiusura del periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree ammissibili
((alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del citato Trattato,))
individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, è attribuito un contributo nella forma di credito di imposta nei limiti massimi di spesa pari a 870 milioni di euro per l'anno 2002 e pari a 1740 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006.
((Ai fini dell'individuazione dei predetti settori si rinvia alla disciplina di attuazione delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.))
Per le aree ammissibili
((alle deroghe previste dal citato articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) ))
, il credito compete entro la misura dell'85 per cento delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006.
((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 8 AGOSTO 2002, N. 178.))
Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito di imposta.
1-bis. Per fruire del contributo le imprese inoltrano, in via telematica, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate un'istanza contenente gli elementi identificativi dell'impresa, l'ammontare complessivo dei nuovi investimenti e la ripartizione regionale degli stessi, nonché l'impegno, a pena di disconoscimento del beneficio, ad avviare la realizzazione degli investimenti successivamente alla data di presentazione della medesima istanza e comunque entro sei mesi dalla predetta data.
(( PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 8 AGOSTO 2002, N. 178.))

1-ter.
((L'Agenzia delle entrate rilascia, in via telematica e con procedura automatizzata, certificazione della data di avvenuta presentazione della domanda, esamina le istanze di cui al comma 1-bis dando precedenza, secondo l'ordine cronologico di presentazione, alle domande presentate nell'anno precedente e non accolte per esaurimento dei fondi stanziati e, tra queste, a quelle delle piccole e medie imprese, come definite dall'allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successivamente secondo l'ordine di presentazione, alle altre domande. L'Agenzia delle entrate comunica in via telematica, entro trenta giorni dalla presentazione delle domande, il diniego del contributo per la mancanza di uno degli elementi di cui al comma 1-bis, ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati.))
Il beneficio si intende concesso decorsi
((30 giorni))
dalla presentazione dell'istanza e senza comunicazione di diniego da parte dell'Agenzia delle entrate.
1-quater. Entro il secondo mese successivo alla data di chiusura dell'esercizio in cui è presentata l'istanza di cui al comma 1-bis, le imprese trasmettono in via telematica, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate una dichiarazione contenente il settore di appartenenza, l'ammontare dei nuovi investimenti effettuati alla predetta data suddivisi per area regionale interessata, l'ammontare del contributo utilizzato in compensazione alla medesima data e il limite di intensità di aiuto utilizzabile.
1-quinquies. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater.
1-sexies. Per le modalità delle trasmissioni telematiche previste dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3 del regolamento
((di cui al))
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come sostituito dall'articolo 3 del regolamento
((di cui al))
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.";
((1-septies. L'Agenzia delle entrate provvede a pubblicare, con cadenza semestrale, sul proprio sito Internet, il numero delle istanze pervenute, l'ammontare totale dei contributi concessi, nonché quello delle risorse finanziarie residue.))
c) il comma 3 è abrogato.
((
3. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, nonché del comma 2, si applicano agli investimenti per cui, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risulta presentata l'istanza di cui al comma 1-bis dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per i quali si verificano gli eventi di cui all'articolo 75, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero, per le prestazioni di servizi per le quali vengono previsti contrattualmente stati di avanzamento dei lavori, viene accettato il primo stato di avanzamento dei lavori. Per gli investimenti per i quali il contratto risulta concluso entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le disposizioni vigenti precedentemente alle modifiche apportate con la medesima legge, anche se gli eventi di cui al citato articolo 75, comma 2, ovvero l'accettazione del primo stato di avanzamento dei lavori si verificano successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
))
4. Gli stanziamenti autorizzati dalla tabella D della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in favore della legge 30 giugno 1998, n. 208, sono ridotti per l'anno 2003 di 2.317 milioni di euro.
A tale fine le risorse preordinate al finanziamento del credito di imposta dalla delibera CIPE n. 48 del 4 aprile 2001 sono ridotte di pari importo. Una quota delle stesse risorse, pari a 1.760 milioni di euro, è versata, nell'ultimo bimestre dell'anno 2003, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata nell'esercizio 2004 all'unità previsionale di base 6.1.2.7 "Devoluzione di proventi" - capitolo 3860 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), si provvede:
a) quanto a 870 milioni di euro per l'anno 2002 e 1.183 milioni di euro per l'anno 2003, a valere sulle risorse preordinate per le medesime finalità ed iscritte sull'unità previsionale di base 6.1.2.7 "
((Devoluzione))
di proventi" - capitolo 3860 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
b) quanto a 557 milioni di euro per l'anno 2003 e 1.740 milioni di euro per il 2004, mediante utilizzo delle risorse resesi disponibili dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni
((...))
.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.