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DECRETO-LEGGE 20 giugno 2002, n. 121

Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-6-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 168 (in G.U. 06/08/2002, n.183).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/09/2020)
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vigente al 16/04/2024
Testo in vigore dal:  7-8-2002
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la sicurezza nella circolazione stradale, in considerazione dell'ormai iniziato esodo estivo e dell'incremento considerevole dei veicoli su strade ed autostrade;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

((
1. Le disposizioni degli articoli 2 e 8 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. All'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
"1-ter. Durante la marcia sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali è obbligatorio l'uso delle luci di posizione, delle luci della targa, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci d'ingombro".
))