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DECRETO-LEGGE 19 aprile 2002, n. 68

Disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 20/4/2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 giugno 2002, n. 118 (in G.U. 18/06/2002, n.141).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2003)
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Testo in vigore dal:  1-1-2004
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Art. 2

Lotta agli incendi boschivi
1. Per le esigenze del Corpo forestale dello Stato connesse all'attività antincendi boschivi di competenza,
((ivi comprese quelle relative al funzionamento delle strutture operative e di coordinamento impegnate nella lotta agli incendi boschivi,))
è autorizzata la spesa annua di euro 25.822.844 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. A decorrere dall'anno 2005 si applica il disposto dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
2. Per assicurare, a titolo sperimentale, l'impiego nel settore della tutela del patrimonio forestale per finalità di protezione civile dei soggetti ammessi a prestare servizio civile ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64, e nel contesto di potenziamento dell'azione generale di ricognizione, di sorveglianza, di avvistamento e di allarme per la lotta contro gli incendi boschivi, le Amministrazioni competenti stipulano convenzioni ed accordi diretti anche alla definizione di attività di presidio estivo antincendio, nonché alla prosecuzione degli interventi straordinari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226. Alle finalità di cui al presente comma si provvede, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, così come determinata dalla tabella C della legge 28 dicem-bre 2001, n. 448, secondo modalità, termini e procedure definite nei predetti accordi e convenzioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.