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DECRETO-LEGGE 15 aprile 2002, n. 63

Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 18-4-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 giugno 2002, n. 112 (in G.U. 15/06/2002, n.139).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2020)
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Testo in vigore dal:  16-6-2002
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni finanziarie e fiscali in materia di riscossione, di razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, di adempimenti ed adeguamenti comunitari, di cartolarizzazioni, di valorizzazione del patrimonio e di finanziamento delle infrastrutture;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute, per le politiche comunitarie e delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Ristrutturazione delle procedure
di versamento e di riscossione
1. Nell'articolo 21 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Con convenzione, fermi restando i termini fissati dai commi 1 e 2, può essere stabilito che:
a) entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, la banca comunica alla struttura di gestione l'importo presuntivo delle somme che verserà ai sensi del comma 1;
b) entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, la banca versa almeno l'80% delle predette somme."
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite modalità di riscossione, che prevedano anche sistemi di rateazione e di compensazione di entrate anche di natura non tributaria
((, anche degli enti territoriali,))
o non erariale.