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DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2002, n. 13

Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 26-2-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2002, n. 75 (in G.U. 26/04/2002, n.97).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/04/2002)
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Testo in vigore dal:  27-4-2002
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Art. 2

1. A valere sul fondo ordinario per province e comuni, come risultante per l'anno 2002 in base alla legislazione vigente, sono destinati al finanziamento delle unioni di comuni per l'anno 2001 ulteriori 20 milioni di euro.
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1-bis. All'articolo 41, comma 1, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: "con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare", sono inserite le seguenti: "di concerto con il Ministero dell'interno"
))