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DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2002, n. 12

Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 24/2/2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 2002, n. 73 (in G.U. 24/04/2002, n. 96).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  25-4-2002
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per il completamento degli adempimenti necessari per l'emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Proroga di termini in materia di emersione di attività detenute all'estero
1. Il termine per la presentazione della dichiarazione riservata di cui all'articolo 13, comma 1, , è prorogato al 15 maggio 2002.
2. Se alla data del 15 maggio 2002 il rimpatrio o la regolarizzazione non sono stati possibili, per cause oggettive non dipendenti dalla volontà dell'interessato, gli effetti di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, si producono comunque se:
a) gli interessati presentano entro il 15 maggio 2002 apposita dichiarazione riservata, indicando, tra l'altro, le cause ostative;
b) il rimpatrio o la regolarizzazione sono comunque operati entro il 30 giugno 2002, e la dichiarazione di cui alla lettera a) è conseguentemente integrata.
((
2-bis. La determinazione dei redditi derivanti dalle attività rimpatriate per i quali i soggetti interessati possono avvalersi della disposizione contenuta nel comma 8 dell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 può essere effettuata sulla base del criterio presuntivo indicato nell'articolo 6 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni. In tal caso, sui redditi così determinati, l'intermediario al quale è presentata la dichiarazione riservata applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27 per cento.
2-ter. L'imposta sostitutiva di cui al comma 2-bis è prelevata dall'intermediario, anche ricevendo apposita provvista dagli interessati, ed è versata entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello nel quale si è perfezionata l'operazione di rimpatrio. Per le operazioni di rimpatrio già perfezionate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti interessati possono avvalersi della disposizione contenuta nel comma 8 dell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001, secondo le modalità previste dal comma 2-bis del presente articolo, mediante apposita comunicazione da presentare entro il 15 marzo 2002 all'intermediario al quale è stata presentata la dichiarazione riservata. In tal caso, l'imposta sostitutiva di cui al predetto comma 2-bis è versata dall'intermediario, ricevendo apposita provvista dagli interessati, entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione
))
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti modilità e contenuti della dichiarazione riservata di cui al comma 2 e della relativa integrazione.
((
3-bis. Se l'importo totale delle attività finanziarie rimpatriate o regolarizzate risultante dall'integrazione della dichiarazione riservata di cui alla lettera b) del comma 2 è inferiore a quello indicato nella dichiarazione riservata di cui alla lettera a) dello stesso comma 2, la somma di cui all'articolo 12, comma 1, del citato decreto-legge n. 350 del 2001, versata in eccedenza, è restituita all'interessato, senza corresponsione di interessi e l'intermediario procede alla relativa compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
3-ter. All'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001, il secondo periodo del comma 7 è sostituito dal seguente: "Il rimpatrio non produce gli effetti estintivi di cui al comma 1, lettera c), quando per gli illeciti penali ivi indicati è già stato avviato il procedimento penale, di cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza"
))