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DECRETO-LEGGE 7 settembre 2001, n. 343

Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile ((e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile)).

note: Entrata in vigore del decreto: 10-9-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2001, n. 401 (in G.U. 10/11/2001, n.262).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2018)
Testo in vigore dal:  11-11-2001
aggiornamenti all'articolo

Art. 7-bis

(( (Informazioni di pubblica utilità). ))
((
1. Al fine di garantire l'acquisizione di una compiuta e tempestiva informazione in ordine a tutti gli eventi di interesse del Dipartimento della protezione civile, il Dipartimento stesso realizza un programma informativo nazionale di pubblica utilità.
2. Il Ministero delle comunicazioni, per assicurare la necessaria operatività al programma di cui al comma 1, provvede ad assegnare al Dipartimento della protezione civile una frequenza radio nazionale in modulazione di frequenza.
3. Le amministrazioni e gli enti pubblici nonché le società operanti nel settore dei pubblici servizi sono tenuti a fornire ogni utile informazione e collaborazione al Dipartimento della protezione civile assicurando la disponibilità delle necessarie risorse.
4. Al fine di garantire un costante ed efficiente sistema di telecomunicazioni per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento della protezione civile, anche durante situazioni di emergenza, le società di gestione di telefonia mobile sono sempre tenute ad assicurare agli utenti indicati dal Dipartimento stesso la copertura globale della rete di telefonia mobile anche indipendentemente dal gestore, con priorità assoluta nell'impegno della linea.
))