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DECRETO-LEGGE 24 aprile 2001, n. 150

Disposizioni urgenti in materia di adozione e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-4-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2001, n. 240 (in G.U. 25/06/2001, n.145).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2001)
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Testo in vigore dal:  26-6-2001
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori;
Vista la legge di riforma dell'adozione, approvata in via definitiva dal Senato il 1 marzo 2001 e in corso di pubblicazione, con la quale sono state apportate modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in particolare per quanto attiene alla istituzione della difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità, oltre ad alcune modifiche al titolo VIII del libro primo del codice civile;
Considerato che, in attesa di una compiuta disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità e fino alla revisione del procedimento per l'adozione dei provvedimenti indicati nell'articolo 336 del codice civile, ai predetti procedimenti devono continuare ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni transitorie per una tutela effettiva dei diritti del minore e per consentire la regolare prosecuzione dei procedimenti in corso;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1.
(( In via transitoria, ))
fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità disciplinati dal titolo II, capo II della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modifiche,
(( e comunque non oltre il 30 giugno 2002, ))
ai predetti procedimenti e ai relativi giudizi di opposizione continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. In via transitoria e fino alla emanazione di nuove disposizioni che regolano i procedimenti di cui all'articolo 336 del codice civile,
(( e comunque non oltre il 30 giugno 2002, ))
ai medesimi procedimenti continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.