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DECRETO-LEGGE 4 settembre 2001, n. 344

Ulteriori misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-9-2001.
Decreto-Legge convertito dalla L. 22 ottobre 2001, n. 387 (in G.U. 26/10/2001, n.250).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/10/2001)
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Testo in vigore dal:  12-9-2001

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerata la grave situazione sanitaria determinatasi a seguito dell'evidenza in alcuni Stati europei di casi di encefalopatia spongiforme bovina;
Visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di sottoporre al test di diagnosi rapida per il controllo della encefalopatia spongiforme bovina anche tutti i bovini, bufalini e bisonti macellati in età superiore ai ventiquattro mesi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 agosto 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, è sostituita dalla seguente:
"a) un programma di prevenzione totale contro l'encefalopatia spongiforme bovina, mediante sottoposizione al test di diagnosi rapida per la malattia, di tutti i bovini, bufalini e bisonti macellati in età superiore ai ventiquattro mesi;".