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DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2001, n. 96

Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/11/2017)
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  • Articoli
  • Esercizio permanente della professione di avvocato
    da parte di avvocati cittadini di uno Stato membro
    dell'Unione europea.
    Capo I
    Disposizioni generali
  • 1
  • 2
  • agg.1
  • orig.
  • 3
  • 4
  • 5
  • Esercizio permanente della professione di avvocato
    da parte di avvocati cittadini di uno Stato membro
    dell'Unione europea.
    Capo II
    Esercizio permanente della professione di avvocato
    con il titolo professionale di origine
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • orig.
  • 10
  • 11
  • Esercizio permanente della professione di avvocato
    da parte di avvocati cittadini di uno Stato membro
    dell'Unione europea.
    Capo III
    Integrazione nella professione di avvocato
  • 12
  • 13
  • 14
  • orig.
  • 15
  • Esercizio della professione di avvocato in forma societaria
    Capo I
    Della società tra avvocati
  • 16
  • 17
  • 18
  • orig.
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • Esercizio della professione di avvocato in forma societaria
    Capo II
    Dell'iscrizione nell'albo e della responsabilità disciplinare
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • Esercizio della professione in forma associata o societaria
    da parte degli avvocati stabiliti
    Capo I
    Dell'esercizio in forma associata
  • 34
  • Esercizio della professione in forma associata
    o
    societaria
    da parte degli avvocati stabiliti
    Capo
    II
    Dell'esercizio
    in forma societaria
  • 35
  • orig.
  • 36
  • orig.
  • 37
  • Esercizio della professione in forma associata o societaria
    da parte degli avvocati stabiliti
    Capo III
    Disposizioni transitorie e finali
  • 38
Testo in vigore dal:  19-4-2001

Art. 16

Disposizioni generali
1. L'attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio può essere esercitata in forma comune esclusivamente secondo il tipo della società tra professionisti, denominata nel seguito società tra avvocati.
2. La società tra avvocati è regolata dalle norme del presente titolo e, ove non diversamente disposto, dalle norme che regolano la società in nome collettivo di cui al capo III del titolo V del libro V del codice civile. Ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, è istituita una sezione speciale relativa alle società tra professionisti; l'iscrizione ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia ed è eseguita secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.
3. La società tra avvocati non è soggetta a fallimento.
4. La società tra avvocati è iscritta in una sezione speciale dell'albo degli avvocati e alla stessa si applicano, in quanto compatibili, le norme, legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la professione di avvocato.
5. È fatto salvo quanto disposto dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, per la costituzione di associazioni tra professionisti.
Note all'art. 16:
- Il capo III del titolo V del libro V del codice civile reca: "Disposizioni della società in nome collettivo".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, reca: "Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile".
- La legge 23 novembre 1939, n. 1815, reca: "Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza".