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DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-10-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/01/2024)
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  19-12-2012
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Art. 124

Pubblicazione delle deliberazioni
1. Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante
((pubblicazione))
all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Tutte le deliberazioni degli altri enti locali sono pubblicate mediante
((pubblicazione))
all'albo pretorio del comune ove ha sede l'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni.