stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 28 agosto 2000, n. 238

Disposizioni urgenti per assicurare lo svolgimento a Palermo della Conferenza sul crimine transnazionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 30/8/2000.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 2000, n. 304 (in G.U. 28/10/2000, n.253).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/10/2000)
nascondi
Testo in vigore dal:  29-10-2000
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 54/129 del 17 dicembre 1999, con la quale è stata accettata l'offerta del Governo italiano di ospitare una conferenza politica ad alto livello per la sottoscrizione della convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale;
Considerata la necessità di provvedere di adeguati mezzi gli interventi necessari, per la quale è stata istituita una struttura organizzativa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 febbraio 2000, anche al fine di assicurare le dovute misure per la sicurezza dei partecipanti;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di conseguire tali obiettivi, anche in considerazione del completamento, avvenuto il 28 luglio 2000 in Vienna, da parte del comitato nominato ad hoc, dei lavori concernenti il testo della convenzione e della decisione concordata di tenere la Conferenza in Palermo tra l'11 ed il 15 dicembre del corrente anno;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 agosto 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno, degli affari esteri, della giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa e dei lavori pubblici;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Per le iniziative e gli interventi deliberati dall'ufficio del coordinamento organizzativo della Conferenza
((di cui all'articolo 01))
, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2000,
((integrato con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2000 e del 24 agosto 2000,))
nonché per far fronte agli oneri gravanti sul Paese ospitante in base all'accordo di sede tra l'Organizzazione delle Nazioni Unite ed il Governo italiano, è autorizzata una spesa fino a lire 6.137 milioni per l'anno 2000.
2. Per gli interventi strutturali, anche di natura mobile o temporanea, necessari alla realizzazione della Conferenza di cui al comma 1, deliberati dalla commissione speciale istituita con il decreto di cui al medesimo comma 1, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 5.000 milioni
((a decorrere dall'anno 2001))
, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni che il comune di Palermo è autorizzato ad effettuare. Per le stesse finalità la regione siciliana può destinare fino a 35 miliardi di lire, a valere sui fondi disponibili ad essa attribuiti per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica.
3. Ai fini e nei limiti indicati nei commi l e 2, i provvedimenti necessari, sono adottati dalle amministrazioni pubbliche competenti, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. Gli interventi di cui al comma 2 sono indifferibili ed urgenti e sono eseguiti con le modalità di cui all'articolo 33 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
4. Al pagamento delle spese indicate al comma 2 provvede la prefettura di Palermo, in base ad apposita certificazione sulla regolarità dei lavori eseguiti, rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche, e ad attestazione sulla congruità dei prezzi delle forniture, rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, previo parere della sovrintendenza per i beni ambientali ed architettonici, ove prescritto, nonché sulla base dei documenti giustificativi vistati dal prefetto o dal suo delegato a cui sia stata affidata l'attuazione dell'intervento a norma del comma 2.
((
4-bis. Entro novanta giorni dalla conclusione della Conferenza, il Governo presenta alle Camere una relazione sulla Conferenza medesima, sulla sua organizzazione e sulle spese sostenute
))