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DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2000, n. 2

Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo.

note: Entrata in vigore del decreto: 7/1/2000.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2000, n. 35 (in G.U. 01/03/2000, n.50).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/03/2000)
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Testo in vigore dal:  2-3-2000
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, che entra in vigore il 7 gennaio 2000;
Rilevato che l'articolo 2 della citata legge costituzionale rinvia alla legge ordinaria la disciplina dell'applicazione dei principi dettati dalla normativa costituzionale ai procedimenti penali in corso;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare attuazione al citato articolo 2, stabilendo le regole da applicare ai procedimenti penali in corso;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 gennaio 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

((
1. Fino alla data di entrata in vigore della legge che disciplina l'attuazione dell'articolo 111 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, ed in applicazione dell'articolo 2 della stessa legge costituzionale, i principi di cui all'articolo 111 della Costituzione si applicano ai procedimenti in corso salve le regole contenute nei commi successivi.
2. Le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore, sono valutate, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento, solo se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova, assunti o formati con diverse modalità.
3. Le dichiarazioni possono essere comunque valutate quando, sulla base di elementi concreti, verificati in contraddittorio, risulta che la persona è stata sottoposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinchè si sottragga all'esame.
4. Alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e già valutate ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse.
5. Nell'udienza preliminare dei processi penali in corso nei confronti di imputato minorenne, il giudice, se ritiene di poter decidere allo stato degli atti, informa l'imputato della possibilità di consentire che il procedimento a suo carico sia definito in quella fase.
6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai procedimenti che proseguono con le norme del codice di procedura penale anteriormente vigente
))