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DECRETO-LEGGE 22 giugno 2000, n. 167

Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-6-2000.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2000, n. 229 (in G.U. 21/08/2000, n.194).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/08/2000)
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Testo in vigore dal:  22-8-2000
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di autotrasporto, anche al fine di evitare gravi ripercussioni di natura economica e sociale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 giugno 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

((
1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1o gennaio 2000, all'articolo 62 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
"1-quater. Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo pari a L. 110.000 al giorno, elevate a L. 180.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto"
))