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DECRETO-LEGGE 16 giugno 2000, n. 160

Differimento del termine per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.

note: Entrata in vigore del decreto-legge:17/6/2000.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 luglio 2000, n. 224 (in G.U. 11/08/2000, n.187).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/08/2000)
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Testo in vigore dal:  12-8-2000
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 9, comma 3, che disciplina gli interventi di bonifica ad iniziativa degli interessati;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire il termine per l'attivazione della procedura di bonifica dei siti inquinati di cui all'articolo 9, comma 3, del citato decreto n. 471 del 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e della sanità;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Il termine di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, è differito al
((31 marzo 2001.))