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DECRETO-LEGGE 24 maggio 1999, n. 148

Differimento dei termini per l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, in materia di interventi di sostegno pubblico alle imprese, nonchè per la regolarizzazione contributiva in agricoltura ((e in materia di igiene dei prodotti alimentari)).

note: Entrata in vigore del decreto: 25-5-1999.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 luglio 1999, n. 236 (in G.U. 24/07/1999, n.172).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/07/1999)
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Testo in vigore dal:  25-7-1999
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, ed in particolare l'articolo 12, in base al quale le disposizioni del decreto medesimo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di riordino adottati ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e delle leggi approvate dalle regioni a statuto ordinario e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del decreto;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, ed in particolare l'articolo 7, comma 1, lettera a), e l'articolo 50;
Ritenuta conseguentemente la straordinaria necessità ed urgenza di differire il termine previsto per l'applicazione delle disposizioni del predetto decreto legislativo n. 123 del 1998, al fine di armonizzare i termini relativi al processo di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese con quelli previsti per l'attuazione del processo di decentramento;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di differire il termine di pagamento della prima rata della regolarizzazione contributiva in agricoltura prevista dall'articolo 76, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in considerazione delle numerose domande presentate ed al fine di consentire una esatta definizione della posizione debitoria dei singoli operatori interessati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro per le politiche agricole, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

((
1. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le parole: "non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre un anno dal termine di decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni loro conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, individuato ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 112 del 1998".
2. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: "in 20 rate semestrali consecutive di pari importo, di cui la prima da versare entro il 31 maggio 1999 secondo modalità fissate dagli enti stessi" sono sostituite dalle seguenti: "in venti rate consecutive di pari importo, di cui la prima da versare entro il 31 ottobre 1999, la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999 e le successive da versare con cadenza semestrale a decorrere dal 31 maggio 2000, secondo modalità fissate dagli enti stessi".
))
((
2-bis. Per le industrie alimentari con un numero massimo di dipendenti pari a cinque, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, si applicano a decorrere dal 1 aprile 2000.
2-ter. Per le industrie alimentari con un numero massimo di dipendenti pari a cinque, i termini di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, sono differiti al 31 marzo 2000
))