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DECRETO-LEGGE 29 ottobre 1999, n. 383

Disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-10-1999.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 dicembre 1999, n. 496 (in G.U. 29/12/1999, n.304).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/2000)
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Testo in vigore dal:  30-12-1999
aggiornamenti all'articolo

Art. 2

1. I termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, come sostituiti dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346, sono ridotti a giorni
((sessanta))
.
2. L'installazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti, dotati di dispositivi selfservice con pagamento posticipato del rifornimento, non è soggetta agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346.
((
2-bis. Gli impianti di cui la comma 2 nonché quelli esistenti ristrutturati con gli stessi dispositivi devono essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'automobile e all'automobilista, anche di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle degli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
2-ter. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, è inserito il seguente: "6-bis. Il contratto di cessione gratuita di cui al comma 6 comporta la stipula di un contratto di fornitura, ovvero di somministrazione, dei carburanti
))
((le compagnie petrolifere))
((obbligate))
((che abbia conseguito il diritto all'omaggio, a decorrere dal 30 giugno 2000))