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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 31 maggio 1999, n. 164

Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-6-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2022)
Testo in vigore dal:  1-1-2016
aggiornamenti all'articolo

Art. 6

Garanzie
1. Le società richiedenti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità rilasciati e, comunque, non inferiore a tre milioni di euro, al fine di garantire agli utenti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'assistenza fiscale prestata e al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le somme di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
2. Le imprese di assicurazione danno immediata comunicazione al Dipartimento delle entrate di ogni circostanza che comporti il venir meno della garanzia assicurativa. (2)
((
2-bis. In luogo della polizza di cui al comma 1, la garanzia può essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa di assicurazione per un periodo di quattro anni successivi a quello di svolgimento dell'attività di assistenza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere individuate modalità alternative che offrano adeguate garanzie
))
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AGGIORNAMENTO (2)

Il decreto 30 luglio 2001, n. 346 ha disposto (con l'art. 1, comma 4, lettera d)) che i riferimenti di cui al comma 2 del presente articolo al "Dipartimento delle entrate" devono intendersi effettuati all'"Agenzia delle entrate".