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DECRETO-LEGGE 30 gennaio 1999, n. 15

Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-1-1999.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 marzo 1999, n. 78 (in G.U. 31/03/1999, n.75).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/2009)
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Testo in vigore dal:  8-9-2005
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Art. 3

Interventi urgenti a sostegno
1.
(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
.
1-bis.
(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
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2. Le emittenti televisive le cui trasmissioni consistono esclusivamente in programmi di televendita, ai sensi della direttiva 89/5 52/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE, e non trasmettono pubblicità, possono presentare domanda di concessione, a condizione che si impegnino a trasferire entro tre anni dal rilascio della concessione l'irradiazione dei propri programmi esclusivamente da satellite o via cavo. Tali emittenti possono effettuare le proprie trasmissioni contemporaneamente su frequenze terrestri e da satellite o via cavo. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni proroga, per una sola volta, tale termine, in relazione allo sviluppo dell'utenza dei programmi da satellite e via cavo e, comunque, non oltre il termine di durata della concessione.
3.
(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
.
3-bis.
(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
.
4.
(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
.
5.
(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
.
5-bis.
(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
.
5-ter.
(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
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5-quater.
(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
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5-quinquies.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177))
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5- sexies. Su istanza degli interessati, presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i canoni di concessione dovuti dalle emittenti radiotelevisive locali per gli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 possono essere corrisposti anche attraverso un pagamento dilazionato fino a dodici mesi con un saggio di interesse pari al saggio ufficiale di sconto maggiorato dell'interesse legale. Il Ministero delle comunicazioni, previo accertamento delle somme dovute, comunica agli interessati le modalità e i termini di pagamento.