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DECRETO-LEGGE 26 gennaio 1999, n. 8

Disposizioni transitorie urgenti per la funzionalità di enti pubblici.

note: Entrata in vigore della legge: 27-1-1999.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 1999, n. 75 (in G.U. 27/03/1999, n.72).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/09/2000)
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vigente al 18/04/2024
Testo in vigore dal:  27-1-1999

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di finanza locale per l'anno 1999, al fine di assicurare la corretta gestione finanziaria degli enti locali, nonché in materia di funzionalità dei medesimi enti e di operatività degli organi di enti pubblici previdenziali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 1999 degli enti locali è differito al 31 marzo 1999. Sono altresì differiti al 31 marzo 1999: il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti il cui termine di scadenza è stabilito contestualmente alla data della deliberazione del bilancio, relativamente all'anno 1999.
2. I regolamenti, le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, deliberati entro il 31 marzo 1999 hanno effetto dal 1 gennaio 1999.
3. Il disposto dell'articolo 6 del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, continua ad applicarsi anche successivamente al 1998.
4. Per l'anno 1999 l'esercizio provvisorio è automaticamente autorizzato sino al 30 aprile 1999.