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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 novembre 1998, n. 462

Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-1-1999
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vigente al 26/04/2024
Testo in vigore dal:  22-1-1999

Art. 2

Autoveicoli immatricolati per la prima volta
1. Per i veicoli e autoscafi immatricolati per la prima volta, le tasse sono dovute a decorrere dal mese in cui avviene l'immatricolazione e sono versate entro tale mese o nel mese successivo a quello d'immatricolazione qualora questa avvenga negli ultimi dieci giorni del mese.
2. Per i veicoli indicati alla lettera a) dell'articolo 1, le tasse sono corrisposte per un periodo superiore ad otto mesi e fino alla scadenza di aprile, agosto o dicembre immediatamente successiva agli otto mesi predetti; per quelli indicati alla lettera b), per un periodo superiore a sei mesi e fino alla scadenza di gennaio o luglio immediatamente successiva ai sei mesi predetti; per tutti gli altri veicoli: fino ad una delle scadenze dei periodi fissi per essi stabiliti all'articolo 1, escluso in ogni caso il pagamento per un solo mese.
3. Per i veicoli immatricolati per la prima volta soggetti a tassa fissa annua, il tributo relativo all'anno di immatricolazione è versato in unica soluzione nel mese in cui avviene l'immatricolazione stessa, e qualora questa abbia luogo negli ultimi dieci giorni del mese, la tassa fissa annua può essere corrisposta nel mese successivo.