stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1997, n. 441

Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto.

note: Entrata in vigore del decreto: 7-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
nascondi
Testo in vigore dal:  7-1-1998

Art. 3

Presunzione di acquisto
1. I beni che si trovano in uno dei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni si presumono acquistati se lo stesso non dimostra di averli ricevuti in base ad un rapporto di rappresentanza o ad uno degli altri titoli di cui all'articolo 1, nei modi ivi indicati.
2. Il titolo di provenienza dei beni che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa e che siano rinvenuti nei luoghi indicati nell'articolo 1, comma 1, risulta dalla fattura, dallo scontrino o dalla ricevuta fiscale aventi le caratteristiche previste dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, ovvero dal documento previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, progressivamente numerato dal ricevente, oppure da altro valido documento di trasporto. In mancanza, la presunzione può essere superata da un'apposita annotazione nel libro giornale o in altro libro tenuto a norma del codice civile, o in apposito registro tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ovvero nel registro previsto dall'articolo 25 dello stesso decreto, contenente l'indicazione delle generalità del cedente, la natura, qualità e quantità dei beni e la data di ricezione degli stessi.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696: "1. Ai fini della deducibilità delle spese sostenute per gli acquisti di beni e di servizi agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi, può essere utilizzato lo scontrino fiscale, a condizione che questo contenga la specificazione degli elementi attinenti la natura, la qualità e la quantità dell'operazione e l'indicazione del numero di codice fiscale dell'acquirente o committente, ovvero la ricevuta fiscale integrata a cura del soggetto emittente con i dati identificativi del cliente".
- Per il testo dell'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, vedi in nota alle premesse.
- Per il testo dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, vedi in nota all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, vedi in nota all'art. 1.