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DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 1997, n. 279

Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-9-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
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Testo in vigore dal: 6-9-1997
                               Art. 10
 (Sistema di contabilita' economica delle pubbliche amministrazioni)
1. Al fine di consentire la valutazione economica dei servizi e delle
   attivita'  prodotti,  le pubbliche amministrazioni adottano, anche
   in  applicazione  dell'articolo  64  del  decreto  legislativo   3
   febbraio  1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni,
   e dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
   modificazioni e integrazioni, un sistema di contabilita' economica
   fondato su  rilevazioni  analitiche  per  centri  di  costo.  Esso
   collega  le risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate con
   i risultati conseguiti e le connesse responsabilita' dirigenziali,
   allo scopo di realizzare il monitoraggio dei costi, dei rendimenti
   e dei risultati dell'azione svolta dalle singole  amministrazioni.
   Queste  ultime  provvedono alle rilevazioni analitiche riguardanti
   le  attivita'  di  propria  competenza  secondo  i  criteri  e  le
   metodologie  unitari  previsti  dal  sistema  predetto,  al  quale
   adeguano anche le rilevazioni di supporto  al  controllo  interno,
   assicurando  l'integrazione  dei sistemi informativi e il costante
   aggiornamento dei dati.
2. Le componenti del sistema pubblico di contabilita'  economica  per
   centri  di  costo  sono: il piano dei conti; i centri di costo e i
   servizi erogati.
3. Il piano dei conti, definito nella tabella B allegata al  presente
   decreto  legislativo,  costituisce lo strumento per la rilevazione
   economica dei costi necessario al controllo di gestione.
4. I centri di costo sono individuati in coerenza con il sistema  dei
   centri  di  responsabilita'  dell'amministrazione,  ne  rilevano i
   risultati economici e ne seguono l'evoluzione, anche in  relazione
   ai provvedimenti di riorganizzazione.
5.  I servizi esprimono le funzioni elementari, finali e strumentali,
   cui danno luogo i diversi centri di costo  per  il  raggiungimento
   degli   scopi  dell'amministrazione.  Essi  sono  aggregati  nelle
   funzioni- obiettivo che esprimono  le  missioni  istituzionali  di
   ciascuna amministrazione interessata. In base alla definizione dei
   servizi   finali   e  strumentali  evidenziati  nelle  rilevazioni
   analitiche  elementari,  il  Ministro  competente  individua   gli
   indicatori  idonei  a  consentire la valutazione di efficienza, di
   efficacia e di economicita' del risultato della gestione, anche ai
   fini delle valutazioni di competenza del Ministro del tesoro,  del
   bilancio  e  della programmazione economica ai sensi dell'articolo
   4-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto dall'articolo 3,
   comma  1,  della  legge  3  aprile  1997,  n.  94.  Per  le  altre
   amministrazioni  pubbliche  provvedono  gli  organi  di  direzione
   politica o di vertice.
6. Il Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
   economica,  con  proprio  decreto,  puo'  apportare integrazioni e
   modifiche alla tabella di cui al comma 3.
          Note all'art. 10:
           - Si trascrive il testo dell'art. 64 del gi{ citato  D.Lgs
          n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.
 "Art.  64.  -  1. Le amministrazioni pubbliche individuano i singoli
programmi di attivit{ e trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione  pubblica,  al  Ministero  del
tesoro  e  al Ministero del bilancio e della programmazione economica
tutti gli elementi necessari alla rilevazione  ed  al  controllo  dei
costi.
           2.  Ferme  restando le attuali procedure di evidenziazione
          della  spesa  ed  i  relativi  sistemi  di  controllo,   il
          Ministero  del  tesoro,  al fine di rappresentare i profili
          economici della spesa, previe intese con la Presidenza  del
          Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica,  definisce  procedure  interne  e   tecniche   di
          rilevazione  e  provvede,  in  coerenza  con le funzioni di
          spesa riconducibili alle unit amministrative  cui  compete
          la  gestione dei programmi, ad un'articolazione dei bilanci
          pubblici a carattere sperimentale.
           3.  Per  la  omogeneizzazione  delle  procedure  presso  i
          soggetti  pubblici diversi dalle amministrazioni sottoposte
          alla vigilanza ministeriale, la  Presidenza  del  Consiglio
          dei   Ministri   adotta   apposito   atto  di  indirizzo  e
          coordinamento".
           - Il testo dell'art. 25 della citata legge n.  468/1978  Ë
          il seguente:
           "Art.  25 (Normalizzazione dei conti degli enti pubblici).
          - Ai comuni, alle province e  relative  aziende,  nonch}  a
          tutti  gli  enti  pubblici  non  economici  compresi  nella
          tabella  A  allegata  alla   presente   legge,   a   quelli
          determinati   ai   sensi  dell'ultimo  comma  del  presente
          articolo, gli enti ospedalieri, sino  all'attuazione  delle
          apposite  norme contenute nella legge di riforma sanitaria,
          alle aziende autonome dello Stato, agli  enti  portuali  ed
          all'ENEL,  }  fatto obbligo, entro un anno dalla entrata in
          vigore della presente legge, di adeguare il  sistema  della
          contabilit  ed  i  relativi  bilanci  a  quello annuale di
          competenza  e  di  cassa  dello  Stato,  provvedendo   alla
          esposizione  della  spesa  sulla base della classificazione
          economica e funzionale ed evidenziando, per l'entrata,  gli
          introiti  in  relazione  alla  provenienza degli stessi, al
          fine  di  consentire  il  consolidamento  delle  operazioni
          interessanti il settore pubblico.
           La  predetta tabella A potr{ essere modificata con decreti
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del
          Ministro  del  tesoro  e  di  quello  del  bilancio e della
          programmazione economica.
           Per l'ENEL e le aziende di  servizi  che  dipendono  dagli
          enti  territoriali,  l'obbligo  di  cui  al  primo comma si
          riferisce solo alle previsioni e ai  consuntivi  di  cassa,
          restando ferme per questi enti le disposizioni che regolano
          la tenuta della contabilit{.
           Gli  enti  territoriali  presentano  in  allegato  ai loro
          bilanci i conti consuntivi delle aziende di servizi che  da
          loro  dipendono,  secondo  uno  schema  tipo  definito  dal
          Ministro del tesoro, sentite le associazioni delle aziende.
           Ai  fini  della  formulazione  dei conti pluriennali della
          finanza pubblica, } fatto  obbligo  agli  enti  di  cui  al
          presente   articolo  di  fornire  al  Ministro  del  tesoro
          informazioni su prevedibili flussi delle  entrate  e  delle
          spese  per  gli  anni considerati nel bilancio pluriennale,
          ove  questi  non  risultino  gi{  dai   conti   pluriennali
          prescritti da specifiche disposizioni legislative.
           Il  Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei
          Ministri del tesoro e del bilancio e  della  programmazione
          economica,  con  proprio decreto, individua gli organismi e
          gli enti anche di natura  economica  che  gestiscono  fondi
          direttamente   o  indirettamente  interessanti  la  finanza
          pubblica,  con  eccezione  degli  enti  di  gestione  delle
          partecipazioni statali e degli enti autonomi fieristici, ai
          quali  si  applicano le disposizioni del presente articolo.
          Per gli enti economici l'obbligo di cui al primo  comma  si
          riferisce  solo alle previsioni ed ai consuntivi in termini
          di cassa".
           - Il testo dell'art. 4-bis della citata legge n. 468/1978,
          aggiunto dall'art. 3, comma 1 della  legge  n.  94/1997,  }
          riportato in nota all'art. 2.