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DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1996, n. 553

Disposizioni in tema di incompatibilità dei magistrati e di proroga dell'utilizzazione per finalità di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara.

note: Entrata in vigore del decreto: 23/10/1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 652 (in G.U. 23/12/1996, n.300).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/1996)
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    E DI IMPUGNAZIONI IN MATERIA DI MISURE CAUTELARI
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  • PROROGA DELL'UTILIZZAZIONE PER FINALITÀ DI DETENZIONE
    DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DI PIANOSA E ASINARA
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Testo in vigore dal:  23-10-1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la staordinaria necessità ed urgenza di intervenire con misure di ordine normativo per prevenire le difficoltà pratiche conseguenti alla sentenza della Corte costituzionale 17-24 aprile 1996, n. 131, in tema di incompatibilità dei giudici;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di differire il termine di utilizzazione per finalità di detenzione di alcuni istituti penitenziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Quando venga accolta la dichiarazione di astensione o di ricusazione del giudice per la sussistenza di taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite dall'articolo 34, comma 2, del codice di procedura penale in procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è già stata dichiarata l'apertura del dibattimento, si applicano le disposizioni di cui ai commi che seguono.
2. Gli atti compiuti anteriormente al provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione conservano efficacia.
Salvo che ritenga necessario rinnovarli in tutto o in parte, il giudice li utilizza ai fini della decisione mediante la sola lettura, ovvero mediante indicazione a norma dell'articolo 511, comma 5, del codice di procedura penale.
3. I termini previsti dall'articolo 303, comma 1, del codice di procedura penale sono sospesi dalla data del provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione a quella in cui il dibattimento davanti al nuovo giudice perviene allo stato in cui si trovava allorché è intervenuta la dichiarazione di astensione o di ricusazione.
4. La sospensione di cui al comma 3 non può comunque superare il termine di novanta giorni, se si tratta di procedimento per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, ovvero il termine di sessanta giorni negli altri casi. Il termine decorre dalla data del provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione, ovvero, se il provvedimento è anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, da quest'ultima data.
5. Nel computo dei termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto del periodo di sospensione di cui ai commi 3 e 4.