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DECRETO-LEGGE 6 settembre 1996, n. 467

Proroga e sospensione di termini per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nelle province di Lucca, MassaCarrara, Udine e Pordenone nel mese di giugno 1996.

note: Entrata in vigore del decreto: 10-9-1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 novembre 1996, n. 569 (in G.U. 08/11/1996, n.262).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  9-11-1996
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nelle province di Lucca, Massa-Carrara, Udine e Pordenone nel mese di giugno 1996;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di sospendere e prorogare per i soggetti colpiti dai predetti eventi alluvionali i termini legali, tributari, previdenziali e contributivi, nonché di adottare provvedimenti a favore di lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati danneggiati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e della difesa;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Proroga termini tributari
1. Nei confronti delle persone fisiche domiciliate o residenti nei comuni delle province di Lucca e Massa Carrara, nonché delle province di Udine e Pordenone interessati dagli eventi alluvionali del 19 e 22 giugno 1996, individuati rispettivamente dalle ordinanze del Ministro dell'interno con delega per la protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 e n. 2451 del 27 giugno 1996, le quali abbiano subito, in conseguenza di detti eventi, rilevanti danni, sono sospesi
((fino al 30 giugno 1997))
, a decorrere dalla data in cui si è verificato l'evento, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, nonché ai connessi adempimenti civilistici e amministrativi, ivi compreso il versamento di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata dovute all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali, salvo quanto disposto dal comma 4.
2. Nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi sede nei comuni individuati ai sensi del comma 1, e dei soggetti, comprese le persone fisiche, aventi residenza o sede altrove, i quali svolgono nei predetti comuni la propria attività o possiedono immobili ivi ubicati, si applicano le disposizioni del comma 1, a condizione che i medesimi soggetti abbiano subito rilevanti danni e limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle attività stesse o agli immobili danneggiati. La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono attività bancaria o assicurativa.
3. Sono esclusi dalla sospensione dei termini di cui ai commi 1 e 2 i versamenti delle ritenute operate dai sostituti di imposta.
4. Nei confronti dei soggetti residenti o aventi sede nei comuni indicati ai sensi del comma 1 e dei soggetti residenti o aventi sede operativa altrove che svolgono nei predetti comuni la propria attività, a condizione che abbiano subito rilevanti danni, i termini di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 342, fissati al 31 luglio 1996 ed al 5 settembre 1996, sono rispettivamente differiti al 1 ottobre 1996 ed al 15 ottobre 1996.
5. I termini per gli adempimenti e per i versamenti, in materia di tributi locali, non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui al presente articolo, sono prorogati al
((30 giugno 1997))
.
6. Nei confronti dei soggetti indicati nei commi 1 e 2, i termini per l'accertamento e la riscossione relativi ai tributi diretti ed indiretti, che scadono nel periodo di sospensione sono prorogati
((fino al 30 giugno 1997))
.
7. Per i soggetti di cui ai commi 1 e 2 gli adempimenti e i versamenti disposti dagli articoli 21, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 35 e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i cui termini sono sospesi, devono essere eseguiti entro il 30 novembre 1996.
8. I termini per la presentazione delle dichiarazioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, nonché i termini per i relativi versamenti, in scadenza nel periodo di sospensione, sono prorogati al
((30 giugno 1997))
.
9. L'applicazione delle disposizioni di natura tributaria indicate nel presente articolo è subordinata alla presentazione, all'Amministrazione competente, di certificazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti:
a) la residenza, il domicilio o la sede, alla data in cui si sono verificati gli eventi alluvionali, in uno dei comuni indicati nel comma 1, ovvero lo svolgimento nello stesso comune della propria attività, ovvero la proprietà o il possesso di immobili;
b) un rilevante danno, conseguente ai predetti eventi. La sola effettiva sussistenza del danno è attestata dal sindaco o da un suo delegato.
10. Ai fini del presente articolo si intende rilevante il danno superiore ad un sesto del reddito dichiarato, per il periodo d'imposta 1994, dai soggetti colpiti dagli eventi indicati nel comma 1. Non si considerano in ogni caso rilevanti i danni di importo inferiore a lire due milioni.
11. Non si fa luogo a rimborsi o restituzioni di somme corrisposte nonostante la sospensione dei termini di cui al presente articolo.
12. I soggetti con domicilio fiscale in uno dei comuni individuati ai sensi del comma 1 o che, alla data in cui si sono verificati gli eventi alluvionali indicati nel medesimo comma, vi svolgevano un'attività per la quale erano obbligati alla tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e che, a seguito dei predetti eventi, hanno subito la perdita dei documenti stessi, debbono rendere apposita denuncia al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro la stessa data debbono ripristinare la documentazione contabile dispersa, necessaria per effettuare le annotazioni di legge. La denuncia deve contenere l'elencazione specifica dei documenti contabili dispersi e l'attestazione che l'evento alluvionale ha interessato il luogo ove erano tenute le scritture predette. Si applica l'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Non si applicano le sanzioni amministrative e penali previste per le violazioni relative alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili nel periodo compreso fra la data in cui si è verificato l'evento alluvionale nel luogo di tenuta e di conservazione delle scritture stesse
((ed il 6 ottobre 1996))
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
13. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti le modalità e i termini per la ripresa della riscossione.