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DECRETO-LEGGE 3 giugno 1996, n. 310

Interventi straordinari per la ricostruzione del teatro "La Fenice" di Venezia, nonchè per l'evento disastroso verificatosi a Napoli-Secondigliano.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-6-1996.
Decreto-Legge convertito dalla L. 29 luglio 1996, n. 401 (in G.U. 03/08/1996, n.181).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/1996)
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Testo in vigore dal:  6-6-1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per accelerare la ricostruzione immediata del teatro "La Fenice" di Venezia;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di disporre l'erogazione di contributi a favore dei soggetti colpiti dall'evento disastroso verificatosi a Napoli-Secondigliano, nonché interventi per il ripristino delle opere pubbliche danneggiate dal medesimo evento;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e per i beni culturali e ambientali, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Interventi per la ricostruzione del teatro "La Fenice"
1. Per interventi di urgenza e per evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose nel comune di Venezia, a seguito dell'incendio che ha distrutto il teatro "La Fenice", nonché per le operazioni relative alla ricostruzione e alla rimessa in pristino del teatro medesimo, è autorizzato un primo finanziamento di lire 20 miliardi da iscriversi su apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della protezione civile, per l'anno 1996.
2. Per l'individuazione degli interventi di cui al comma 1, nonché per la determinazione dei relativi criteri e modalità di esecuzione, è istituita una commissione, presieduta dal prefetto e composta dal sindaco, dal presidente della provincia, dal presidente della giunta regionale, dal magistrato alle acque, dal soprintendente per i beni ambientali e architettonici, dal soprintendente per i beni artistici e storici, dal soprintendente del teatro "La Fenice" e dal comandante provinciale dei vigili del fuoco. I predetti componenti possono delegare un proprio rappresentante e la commissione può essere presieduta, in caso di assenza o impedimento del prefetto, da un suo delegato. Il prefetto può invitare alle riunioni della commissione rappresentanti di altre amministrazioni o enti interessati.
3. Alla realizzazione degli interventi, di cui ai commi 1, 2 e 4, si provvede, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, mediante ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
4. Con le medesime ordinanze si provvede, con onere a carico del comune di Venezia, anche alla ristrutturazione del teatro Malibran, individuando specifiche norme di sicurezza in relazione alle caratteristiche ed alla ubicazione dell'immobile.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.
6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.