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DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1996, n. 517

Interventi nel settore dei trasporti.

note: Entrata in vigore del decreto:06/10/1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 1996, n. 611 (in G.U. 05/12/1996, n.285).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
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Testo in vigore dal:  6-12-1996
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Art. 8

Disposizioni in materia di circolazione stradale
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 61 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1:
a) alla lettera a) le parole "2,50 m" sono sostituite dalle seguenti: "2,55 m";
b) alla lettera c) le parole: da "7,50 m" a "due o più assi." sono sostituite con le parole: "12 m, con l'esclusione dei semirimorchi, per i veicoli isolati.
((Nel computo della suddetta lunghezza non sono considerati i retrovisori, purché mobili))
" ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: "gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci
((o portabagagli))
applicate posteriormente a sbalzo, in deroga alla predetta lunghezza massima secondo direttive stabilite con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.";
2) al comma 2 l'ultimo periodo dalle parole: "gli autotreni" a "regolamento" è sostituito dal seguente: "gli autotreni e filotreni non devono eccedere la lunghezza massima di 18,75 m in conformità alle prescrizioni tecniche stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione";
b) all'articolo 234 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 le parole: "di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore delle presenti norme." sono sostituite dalle seguenti: "del
((31 dicembre 1998))
";
c) all'articolo 235 il comma 8 è sostituito dal seguente:
" 8. Alle macchine agricole e alle macchine operatrici di cui al capo IV, titolo III (Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici), sia in merito alle caratteristiche che alla costruzione ed omologazione, alla circolazione, alla revisione ed alla targatura, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo. Le omologazioni già rilasciate entro la data di entrata in vigore dei decreti attuativi previsti nel presente articolo conservano, ai fini della immissione in circolazione delle macchine agricole e delle macchine operatrici, la validità fino alla scadenza temporale; per le omologazioni prive di scadenza temporale questa è fissata al compimento del quinto anno dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti attuativi. Fanno eccezione le motoagricole di cui alle previgenti disposizioni in materia, che possono essere immesse in circolazione senza necessità dei successivi adeguamenti, con la classificazione prevista dalle disposizioni citate, fino alla scadenza temporale dell'omologazione del tipo già concessa, e comunque non oltre il
((30 settembre 1997))
. Per i complessi costituiti da trattrici e attrezzi comunque portati, di cui all'articolo 104, comma 7, lettera e), immessi in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice, si applicano le disposizioni previgenti".